Fondo Prima Casa: estensione della garanzia a disabili e familiari conviventi

Dal 3 agosto 2026, disabili gravi e caregiver possono beneficiare di garanzie pubbliche fino all'80% per l'acquisto della prima casa

Dal 3 agosto 2026, un importante passo avanti è stato compiuto per facilitare l’accesso alla prima casa per le persone con disabilità grave e i loro familiari conviventi. Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, queste categorie possono ora beneficiare delle stesse agevolazioni già previste per giovani coppie e famiglie numerose.

Il Fondo di Garanzia Prima Casa istituito nel 2013, rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre il rischio per le banche e agevolare l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale. Lo Stato, infatti, si fa garante di una parte del prestito, rendendo il mutuo più accessibile per chi ne ha bisogno.

Chi può beneficiare delle nuove agevolazioni

Le nuove regole, introdotte dall’articolo 4-bis della legge di conversione, estendono la garanzia pubblica anche a:

  • Persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992
  • Famigliari conviventi da almeno due anni con un figlio, una figlia, un fratello o una sorella con disabilità grave

Queste nuove categorie si aggiungono a quelle già previste, come giovani coppie, nuclei monogenitoriali e famiglie numerose con tre o più figli under 21.

Dettagli sulla garanzia e i requisiti

La garanzia standard copre il 50% della quota capitale del finanziamento. Tuttavia, per le persone con disabilità permanente e i loro familiari conviventi, questa percentuale può salire fino all’80% a condizione che il richiedente abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Per le altre categorie prioritarie, è comunque possibile richiedere un innalzamento della garanzia quando il mutuo copre più dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile, sempre nel rispetto dei limiti ISEE previsti dalla normativa.

Tasso di interesse e proroghe

La garanzia elevata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027. Inoltre, se il TEG (Tasso Effettivo Globale) applicato supera il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) di riferimento, la garanzia può comunque essere riconosciuta entro un differenziale calcolato sul tasso IRS a dieci anni. Se il differenziale è negativo, banca o intermediario devono applicare le condizioni più favorevoli previste dal TEGM in vigore.

Finanziamenti e requisiti di base

Per sostenere l’estensione del Fondo, sono stati stanziati 6 milioni di euro per il 2026 e 8 milioni per il 2027.

I requisiti di base per accedere al Fondo rimangono invariati: il finanziamento non può superare i 250.000 euro e il richiedente non deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo, in Italia o all’estero. L’unica eccezione riguarda chi ha ereditato un immobile e lo ha concesso gratuitamente in uso a genitori o fratelli.

Scritto da Valentina Mariani

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