Bonus zanzariere 2026: guida pratica per detrazioni ed ecobonus

Spiegazione chiara su come includere le zanzariere tra le spese detraibili nel 2026, con i requisiti tecnici per l'ecobonus, le percentuali del bonus ristrutturazione e le procedure da seguire per pagamenti e invii all'ENEA

Nel 2026 è ancora possibile recuperare parte della spesa per zanzariere ma non esiste un bonus specifico e automatico: l’agevolazione si ottiene quando l’acquisto e l’installazione sono collegati a detrazioni già previste come il bonus ristrutturazione o, in casi particolari, l’ecobonus.

È quindi fondamentale distinguere le due strade, conoscere le percentuali applicabili e preparare la documentazione obbligatoria prima di procedere con l’acquisto e l’installazione.

Detrazioni 2026: percentuali, limiti e modalità di fruizione

La via più comune è il bonus ristrutturazione che nel 2026 prevede una detrazione del 50% per gli interventi sulla prima casa e del 36% per gli altri immobili, con un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

La somma viene recuperata in dichiarazione dei redditi attraverso 10 quote annuali di pari importo. Per ottenere la detrazione è obbligatorio effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante e conservare fatture, ricevute e tutte le prove dei lavori. È importante sottolineare che l’installazione delle zanzariere deve essere parte integrante di un intervento di ristrutturazione più ampio, ad esempio lavori sugli infissi che modifichino materiali o tipologia dei serramenti.

Dal 2027 e oltre sono previste variazioni: dal 2027 la detrazione per la prima casa scenderà al 36% e al 30% per gli altri immobili; dal 2028 la distinzione tra abitazione principale e altre abitazioni verrà eliminata, con una percentuale unica fissata al 30% e un tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Questi cambiamenti rendono utile pianificare gli interventi tenendo presente il calendario delle agevolazioni.

Ecobonus: quando le zanzariere diventano schermature solari agevolabili

L’ecobonus può coprire le zanzariere solo se svolgono una funzione di schermatura solare effettiva e rispettano requisiti tecnici stringenti. Non tutte le zanzariere rientrano: il prodotto deve essere installato a protezione di una superficie vetrata, essere stabile e dimostrare un contributo concreto al miglioramento energetico riducendo l’apporto di calore estivo. Tra i requisiti tecnici richiesti figura la marcatura CE e il valore di trasmissione solare totale Gtot—calcolato in abbinamento alla vetrata—che deve risultare inferiore o uguale a 0,35 certificato da un organismo autorizzato.

Tipologie ammesse e limiti pratici

Sono generalmente accettate zanzariere fisse, a rullo, plissettate o integrate che siano fissate stabilmente e non facilmente rimovibili; sono escluse soluzioni temporanee come reti magnetiche o sistemi applicati con velcro. L’orientamento delle superfici vetrate è rilevante: l’ecobonus si applica in particolare quando la schermatura protegge superfici esposte principalmente a est, sud o ovest, cioè ai quadranti più soggetti all’irraggiamento solare.

Documentazione, pagamenti e comunicazioni obbligatorie

Per entrambe le agevolazioni vale l’obbligo del pagamento tramite bonifico parlante e della conservazione di tutta la documentazione: fatture, ricevute dei bonifici, schede tecniche e certificazioni del produttore che attestino i requisiti tecnici (in particolare il valore Gtot per l’ecobonus). Per gli interventi che accedono all’ecobonus è inoltre necessario inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori e conservare la ricevuta dell’invio insieme agli altri documenti. In dichiarazione dei redditi la detrazione viene poi ripartita in 10 anni come previsto per gli altri bonus edilizi.

Prima di procedere con l’acquisto è consigliabile verificare con il produttore o con un tecnico qualificato che il modello scelto soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa: la funzione di schermatura solare, la marcatura CE e la certificazione del Gtot sono elementi che determinano l’accesso all’ecobonus. Senza tali attestazioni la detrazione non è praticabile.

Superbonus e casi eccezionali

Il Superbonus al 110% non è generalmente una via percorribile per le zanzariere: rimane applicabile solo in situazioni molto limitate, come interventi legati a norme speciali su immobili danneggiati da eventi sismici in aree specifiche. Per la maggior parte dei contribuenti, quindi, le opzioni realistiche restano il bonus ristrutturazione o l’ecobonus a seconda della funzione che le zanzariere svolgono e della completezza della documentazione tecnica prodotta.

Pianificare l’intervento insieme a fornitori e tecnici aiuta a evitare sorprese e a massimizzare la possibilità di detrazione.

Scritto da Emanuele Tassinari

Villa a Panarea con terrazza sul tetto e collezione d’arte contemporanea