La questione della giurisdizione nelle controversie tra professionisti italiani e clienti domiciliati all’estero torna al centro dell’attenzione dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22465 del 30-06-2026. Il punto cruciale riguarda l’applicazione del foro del consumatore nelle vicende che nascono da richieste di pagamento di provvigioni immobiliari e stabilisce quali elementi concreti dimostrano che un’agenzia abbia effettivamente rivolto la propria attività verso un mercato straniero.
Il caso che ha portato alla pronuncia è nato da una controversia tra un’agenzia immobiliare italiana e due consumatori domiciliati in Germania che, pur avendo visionato l’immobile attraverso canali promossi dall’agenzia, hanno concluso la compravendita senza corrispondere la provvigione richiesta. La vicenda ha sollevato il problema non tanto del diritto alla provvigione quanto della competenza territoriale del giudice.
Nel procedimento l’agenzia aveva agito davanti al tribunale locale per ottenere il pagamento delle fatture rimaste insolute. In primo grado è stata respinta l’eccezione; in appello, invece, il giudice ha ritenuto competente il foro tedesco sulla base dell’eccezione sollevata dai convenuti, entrambi consumatori domiciliati in Germania. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento richiamando i criteri applicativi del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) e ribadendo che il foro del consumatore si attiva quando il professionista svolge o dirige la propria attività verso lo Stato di domicilio del cliente.
La valutazione della Corte d’appello, e successivamente ritenuta corretta dalla Cassazione, si è basata su un insieme di elementi di fatto. Tra questi sono stati considerati rilevanti il sito web dell’agenzia disponibile anche in lingua tedesca, campagne pubblicitarie rivolte alla Germania, annunci pubblicati su portali immobiliari locali tedeschi, l’uso sistematico della lingua tedesca nei rapporti con i clienti e recapiti con prefisso internazionale. La combinazione di tali elementi ha portato i giudici a ritenere che l’agenzia avesse concretamente orientato la propria attività commerciale verso il mercato tedesco.
La pronuncia chiarisce un principio di metodo: la semplice accessibilità di un sito internet dall’estero non è di per sé indice sufficiente per ancorare la giurisdizione al foro del consumatore. In termini pratici, i giudici richiedono l’esistenza di indici che dimostrino una strategia commerciale diretta verso il Paese del consumatore, ovvero iniziative promozionali, strumenti di contatto mirati e pratiche operative che evidenzino l’intenzione di attrarre quella specifica clientela.
Questo approccio richiede un giudizio globale e contestuale: i singoli elementi presi isolatamente possono non bastare, mentre la loro convergenza può dimostrare la proiezione stabile dell’attività verso il mercato estero. La Corte ha quindi richiamato la necessità di valorizzare indici concreti come lingua d’uso, canali pubblicitari, presenza su portali stranieri e riferimenti commerciali internazionali nella documentazione ufficiale dell’impresa.
Per le agenzie immobiliari e, più in generale, per i professionisti che operano con clienti europei, la sentenza rappresenta un elemento operativo importante. Ogni iniziativa di marketing o comunicazione rivolta a un altro Stato può avere effetti non solo commerciali ma anche processuali, potenzialmente trasferendo la competenza giudiziaria al foro del consumatore estero.
La sentenza n. 22465 del 30-06-2026 conferma così che la determinazione del foro competente è il risultato di una valutazione fattuale e comparativa, non di semplici apparenze digitali: in presenza di prove concrete di orientamento commerciale verso un Paese, il giudice del consumatore domiciliato in quello Stato può essere il foro competente per le controversie derivanti dall’attività professionale.
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