La crescente attenzione del legislatore verso la tracciabilità delle spese, l’uso esteso del modello 730 e l’intensificazione dei controlli automatici fanno sì che la scelta e la gestione dell’assicurazione domestica richiedano oggi una consapevolezza doppia: tecnica, rispetto ai rischi coperti, e fiscale, rispetto alle possibili detrazioni.
In questo quadro, il proprietario si trova spesso di fronte a due fraintendimenti ricorrenti: da un lato l’idea che “tutte” le polizze casa siano detraibili, dall’altro la convinzione opposta, secondo cui la copertura dell’immobile non avrebbe mai alcuna rilevanza ai fini del 730. La realtà è più sfumata e passa attraverso la tipologia di rischio assicurato, la struttura del contratto e il collegamento, o meno, con altri strumenti come il mutuo ipotecario.
Rischi interni all’abitazione: incendio, allagamento e danni agli impianti
Le polizze multirischio dedicate all’abitazione nascono innanzitutto per coprire i danni che si originano all’interno della casa. Si tratta di eventi che, pur non essendo legati a fenomeni atmosferici o calamità naturali, possono compromettere gravemente il valore economico dell’immobile e il suo utilizzo quotidiano: incendi dovuti a corto circuiti, esplosioni di caldaie o fornelli, danneggiamenti agli impianti elettrici, fughe di gas, rottura di tubazioni con conseguente allagamento di stanze e vani tecnici.
A questi rischi si affiancano, spesso all’interno della stessa polizza, le garanzie per danni da acqua provocati da elettrodomestici, la protezione del contenuto (arredi, elettrodomestici, oggetti di valore) e la responsabilità civile del proprietario o del capofamiglia per danni involontariamente causati a terzi, ad esempio in caso di infiltrazioni nell’appartamento sottostante. Sono proprio queste aree – incendio, allagamento, guasti agli impianti – a costituire il nucleo della copertura domestica.
Polizze casa e 730: cosa può effettivamente rientrare in detrazione
Il passaggio dall’ambito assicurativo a quello fiscale avviene solo in presenza di condizioni ben precise. Non ogni premio pagato per l’assicurazione dell’abitazione può essere portato in detrazione nel modello 730: la normativa distingue infatti tra polizze puramente “danni” e coperture che, per struttura e finalità, rientrano nelle categorie agevolate. In termini pratici, la detrazione per l’assicurazione sulla casa spetta a chi è titolare di una polizza collegata all’immobile che rispetta i requisiti fissati dalla disciplina fiscale, è intestatario del contratto e sostiene effettivamente il pagamento del premio.
In questa cornice rientrano, ad esempio, le coperture incendio e scoppio obbligatorie o facoltative abbinate a un mutuo ipotecario per l’abitazione principale, nonché polizze sulla persona (vita, infortuni, non autosufficienza) che talvolta convivono all’interno di pacchetti casa più articolati. Le novità per il 2026 annunciate sul fronte delle detrazioni per familiari a carico e del rafforzamento dei controlli incrociati sulle spese – sanitarie e non solo – suggeriscono un’evoluzione verso un sistema in cui la coerenza formale dei dati indicati nel 730 diventerà sempre più decisiva, anche per i premi assicurativi dichiarati.
Documenti, controlli e ruolo dell’intermediario
Una volta individuate le componenti di premio potenzialmente agevolabili, il nodo successivo è quello documentale. Per consentire l’esatta compilazione del 730 e per resistere a eventuali verifiche, è essenziale che il contribuente disponga del contratto completo, delle quietanze o delle ricevute di pagamento e, ove disponibile, dell’attestazione rilasciata dalla compagnia con la ripartizione del premio tra le varie garanzie. È su questi elementi che si innestano i controlli preventivi dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto nei casi di rimborsi rilevanti o di incroci anomali tra dati dichiarati e informazioni presenti nelle banche dati.
In tale contesto, il ruolo dell’intermediario assicurativo e del consulente fiscale torna centrale. Il primo è chiamato a spiegare con chiarezza la composizione del premio, distinguendo le coperture aventi rilievo fiscale da quelle che restano esclusivamente a tutela del patrimonio; il secondo deve tradurre queste informazioni in scelte corrette in sede di dichiarazione, evitando sia di non fruire di agevolazioni legittime sia di indicare in detrazione importi che l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare.



